In difformità rispetto alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 7514/2022, il Tribunale del Lavoro di Napoli, con la sentenza n. 8697/2024 pubbl. il 14.12.2024, ha stabilito che l'Ente impositore va estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva:
"Orbene, nella presente disamina parte ricorrente con la opposizione fa valere sia vizi procedurali della notifica delle cartelle esattoriali, in quanto atti presupposti alla intimazione di pagamento sia l’inesistenza del credito intimato anche per il maturare della prescrizione, dunque in tale ipotesi la legittimazione a contraddire compete all’Agenzia delle entrate Riscossione.
Parimenti in via preliminare va esaminata, altresì, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla Fondazione ENPAM.
Tale eccezione deve essere accolta, atteso che unico ente competente nella riscossione in caso di mancato o incompleto
pagamento dei contributi previdenziali è l’Agenzia delle Entrate riscossione in qualità di Ente Concessionario della Riscossione".