Quando bisogna ottenere un APE? Ma soprattutto, cos’è? L’ l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)  A queste domande l’ENEA (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) risponde con una guida per il cittadino che illustra tutto quanto il professionista già sa, ma che è sempre utile conoscere anche come clienti e consumatori.

L’APE può essere richiesto per l’accesso a incentivi economici ed agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione, ma si può anche richiedere volontariamente per analizzare le caratteristiche di efficienza energetica della propria abitazione e capire quali possano essere eventuali interventi di riqualificazione energetica da effettuare, così da approfittare di agevolazioni fiscali come l’Ecobonus per interventi di risparmio energetico prima che queste scadano.

Una definizione di APE

L’Attestato di Prestazione Energetica è il documento che attesta la prestazione energetica (cioè la quantità di energia necessaria ad alimentare un anno di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, etc.) e, quindi, la classe energetica di un immobile e indica quali interventi possono essere attuati in una prospettiva di riqualificazione energetica. Con questo documento il proprietario dell’immobile può verificarne il fabbisogno energetico, la qualità energetica e le emissioni di anidride carbonica mentre un possibile compratore o affittuario può compiere una scelta più consapevole.

Quando diventa obbligatorio?

L’APE è obbligatorio nei seguenti casi:

  • per gli edifici nuovi o demoliti e poi ricostruiti, caso in cui il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica è richiesto per ottenere il permesso di costruire;
  • per gli edifici esistenti in caso di compravendita e nuovo contratto di locazione, quando cioè deve essere presentato in fase di trattativa (ma anche negli annunci immobiliari) e consegnato alla del contratto;
  • se vengono effettuati lavori di ristrutturazionesu elementi dell’involucro esterno per una superficie complessiva superiore al 25% dello stesso involucro.

In caso di inadempienza a questi obblighi sono previste sanzioni dai 1.000 ai 18.000 euro.

L’APE non è obbligatorio invece per fabbricati isolati con superficie inferiore a 50 mq, fabbricati agricoli, industriali e artigianali senza impianti di climatizzazione, garage, locali caldaia, cantine e depositi, ruderi o i fabbricati in costruzione senza abitabilità.

Responsabilità, oneri e tempi

L’Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto da un esperto indipendente e accreditato ai sensi del DPR 75/2013, il quale si assume la responsabilità di quanto dichiarato nel documento.

Il professionista deve firmare l’APE in quarta pagina e inviarlo alla Regione o Provincia autonoma competente. Entro 15 giorni una copia dovrà poi essere consegnata al richiedente a cura del professionista.

Per quanto riguarda gli oneri economici, nel caso di edifici di nuova costruzione l’APE deve essere richiesto dal costruttore a sue spese. Nel caso di edifici esistenti invece gli adempimenti e le spese sono a carico del proprietario dell’immobile.

Dal momento del rilascio, l’APE ha validità per 10 anni e deve essere aggiornato ogni qualvolta venga effettuato un intervento di ristrutturazione o riqualificazione e energetica che modifichi la classe energetica dell’immobile. Tale validità è legata comunque al rispetto dei controlli di manutenzione ed efficienza energetica degli impianti termici dell’edificio previsti dalla normativa (DPR 74/2013). In caso di mancata ottemperanza, l’Attestato di Prestazione Energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata (per questi motivi il documento deve essere allegato ai libretti degli impianti).