Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale.

Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.

Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, con apposita esplicitazione che:

a) il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa;
b) il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.

Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.

Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale.

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59 bis del d.P.R. n.361/57, come novellato dall'art.1, comma 21, della legge n.165/2017).


Le indicazioni sopra riportate sono quelle fornite dal ministero dell'Interno e si riferiscono alle diverse modalità di esprimere il voto sulla scheda della Camera e su quella del Senato alle prossime elezioni politiche del 4 marzo, in base alle possibilità concesse dalla nuova legge elettorale denominata Rosatellum.

A parte l'evidente incongruità e illogicità del voto, sia nel proporzionale che nel maggioritario, in cui i candidati elencati sono, di fatto, candidati bloccati e verranno eletti per ogni partito in base ai desiderata di chi ha compilato le liste, c'è da aggiungere la conseguente difficoltà relativa alle modalità di espressione del voto.

Infatti, i rappresentanti di alcuni partiti dicono ai propri elettori che per votare devono porre un segno sul simbolo e, allo stesso tempo, dicono anche che grazie a questa nuova legge elettorale adesso possono pure scegliere il proprio candidato, come i nomi elencati anche nel proporzionale invitano a fare.

Quale sarà il risultato di tutto questo? Che fino ad un 5% dei voti espressi - secondo le previsioni di molti - rischierà di essere annullato. E non solo la tipologia di elettore che vede le trasmissioni del pomeriggio della Rai o di Canale 5 sarà quella destinata a sbagliare!