In seguito alla sentenza 242, emessa nel 2019 dalla Corte costituzionale, la Federazione Nazionale dei medici ha informato che non è più punibile il medico che assista un paziente, tenuto in vita con trattamenti di sostegno e affetto da una patologia irreversibile, che decida di ricorrere al suicidio.

Lo spiega il il Presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, nella  dichiarazione riportata di seguito:

“La libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell’individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare.Abbiamo scelto di allineare anche la punibilità disciplinare a quella penale, in modo da lasciare libertà ai colleghi di agire secondo la legge e la loro coscienza.  Restano fermi i principi dell’articolo 17, secondo i quali il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte. E ciò in analogia con quanto disposto dalla Corte, che, al di fuori dell’area dell’area delimitata, ha ribadito che l’incriminazione dell’aiuto al suicidio  ‘non è, di per sé, in contrasto con la Costituzione ma è giustificata da esigenze di tutela del diritto alla vita, specie delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento intende proteggere evitando interferenze esterne in una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio’.”

Inoltre, il medico potrà far ricorso ai vari consigli di disciplina che saranno chiamati a valutare ogni singolo caso.

Si tratta certamente di materia complessa e ogni singolo caso potrebbe avere risvolti particolari.