http://temi.repubblica.it/micromega-online/levasione-fiscale-tra-i-valori-non-negoziabili-del-monsignore/

In materia di scuole private la Costituzione italiana detta un principio espresso in termini semplici e univoci: possono essere liberamente istituite, tuttavia "senza oneri per lo Stato" (art. 33). Ciò nonostante le scuole paritarie ricevono finanziamenti pubblici di varia natura: dai sussidi diretti ai contributi alle famiglie, passando per gli stanziamenti di volta in volta previsti da specifici progetti. Il tutto mentre la scuola pubblica, sempre più piegata a una logica aziendalista quanto al regime del suo funzionamento, soffre oramai da tempo immemorabile di cronico sotto finanziamento.