«Decreto terremoto approvato, dalle parole ai fatti.
Tra le misure, la norma "nonna Peppina", che spero di riabbracciare presto: dopo le assurdità burocratiche che l'hanno costretta per mesi lontana dalla sua casa, a lei e ad altre migliaia di persone è stata restituita un po' di giustizia. Grazie a chi ha tenuto duro!»



Un decreto, come testimoniato sopra, voluto fortemente dalla Lega. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo ha firmato il 24 luglio, ma allo stesso tempo ha anche inviato una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, facendogli notare che il testo che gli è stato sottoposto presenta degli elementi di "criticità"Ecco quali sono.

«Nel comma 2 si stabilisce una inedita sospensione della punibilità, testualmente riferita solo alle sanzioni penali di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, mentre nulla si prevede in riferimento ad altre fattispecie (in materia di edilizia, urbanistica e tutela di aree protette) che sovente ricorrono nelle ipotesi di realizzazione di opere in assenza delle prescritte autorizzazioni in zone soggette a vincoli.

Pertanto, la ratio dell’intervento, volta a consentire l’utilizzo temporaneo di tali manufatti, potrebbe essere vanificata dalla possibile configurabilità di altre responsabilità penali non precluse da questa norma. Inoltre, la opportuna limitazione temporale dell’inapplicabilità delle sanzioni prevede quale termine finale il "novantesimo giorno dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o danneggiato".

Tale evento, tuttavia, potrebbe non verificarsi mai, come ad esempio nel caso di assegnazione di una diversa soluzione abitativa rispetto a quella originaria, determinando, di fatto, la protrazione della inapplicabilità sine die e il conseguente utilizzo perpetuo dell’immobile "abusivo", che diverrebbe, in tal modo, una seconda abitazione. La disciplina andrebbe quindi opportunamente rivista al fine di escludere le conseguenze prima esposte.

Il comma 3 prevede l’"inefficacia" – oltre che dei provvedimenti amministrativi – anche del sequestro preventivo. La disposizione risulta asistematica e lesiva della intangibilità ex lege dei provvedimenti giudiziari, sottraendo alla magistratura la esclusiva competenza a valutare i presupposti per il permanere delle misure di sequestro (articoli 321 e 355 c.p.p.).

Peraltro, la norma contempla il solo sequestro preventivo, non prendendo in considerazione quello "probatorio" (art. 354 c.p.p.), che ben può essere disposto in caso di attività edilizia svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni.»

Mattarella ha concluso la lettera, invitando il governo a porre rimedio ai problemi individuati «in tempi necessariamente brevi.»

Se è questo che in quasi due mesi la Lega è riuscita a proporre di concreto, c'è da avere più di qualche perplessità sulle sue capacità di governo, quando dovrà affrontare temi ancor più complessi. Lo stesso vale, ovviamente, per il "governo del cambiamento" nel suo complesso.