«Il convincimento che nella vicenda oggetto del presente procedimento nessun obbligo di fornire il Pos gravasse sullo Stato italiano, né, dunque, sull'odierno imputato, esime evidentemente il collegio dall'affrontare analiticamente diverse tematiche prospettate ed animatamente dibattute dalle parti quali, ad esempio, quelle relative alla circostanza che la nave Open Arms avesse potuto fungere da Pos, ovvero al fatto che il primo intervento non avesse in realtà riguardato un'imbarcazione in distress, o ancora al fatto che i tempi trascorsi in attesa del Pos potevano legittimamente spiegarsi (anche tenuto conto dei considerevoli tempi ordinari di sbarco impiegati in altre operazioni di salvataggio concluse in Italia, anche in epoca diversa dalla reggenza Salvini del Ministero dell'Interno) con l'esigenza di provvedere prima alla distribuzione dei migranti fra gli Stati Europei». 

Con questa motivazione che ha tutta l'aria di una "scappatoia" - come il buttare la palla in tribuna - il tribunale di Palermo ha giustificato la sentenza di assoluzione in primo grado per Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio nel processo che lo ha visto protagonista in relazione alla vicenda Open Arms.

Nell'agosto 2019 l'allora titolare del Viminale vietò di far sbarcare i migranti soccorsi in mare dalla ong spagnola, costringendoli a bivaccare ammassati sul ponte della nave che li aveva tratti in salvo.

Adesso, la Procura e le parti civili potranno valutare se sussistano o meno i termini per opporsi a tale motivazione e, pertanto, ricorrere in appello.

L'Art. 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, 1982) impone l'obbligo di soccorso a chiunque si trovi in pericolo in mare, senza discriminazioni. Non specifica il "porto sicuro", ma è parte del quadro generale.

La Convenzione SOLAS (Safety of Life at Sea) del 1974, nella sua versione consolidata e aggiornata, è uno dei pilastri del diritto marittimo internazionale. Il suo scopo principale è garantire la sicurezza della vita umana in mare. La Convenzione è articolata in Capitoli. Quelli rilevanti per il soccorso e il PoS sono:

Capitolo V: "Safety of Navigation" e la Regola 33: Obblighi di assistenza in mare (importantissima), collegata strettamente alla Convenzione SAR (Search and Rescue, 1979).
 Cosa dice la Regola 33 del Capitolo V?
"Il comandante di una nave che si trovi in grado di prestare assistenza, dopo aver ricevuto un segnale di soccorso da qualsiasi fonte, è obbligato a recarsi con la massima velocità in aiuto delle persone in pericolo."Petanto, l'intervento è un obbligo giuridico, non una facoltà. Il testo precisa che non si può ignorare una richiesta di soccorso, salvo se la nave sia in pericolo o se il soccorso sia già assicurato da altri.
 
A causa dell'ambiguità sul dove portare i naufraghi, l'IMO (International Maritime Organization) ha chiarito (modifiche del 2004, post Cap Anamur) che dopo il soccorso, la nave deve essere sbarcata in un "Place of Safety" (PoS) al più presto. Gli Stati devono cooperare per garantire lo sbarco; minimizzare il tempo che i naufraghi passano a bordo; assicurare che le esigenze mediche, psicologiche, e umane siano soddisfatte.

Queste modifiche sono state incorporate nella Convenzione SOLAS tramite linee guida dell'IMO con la risoluzione MSC.167(78) – Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare.
 
La SOLAS non impone però esplicitamente a uno Stato di accettare sempre uno sbarco nel proprio territorio. E qui nasce il problema: l'obbligo di salvare è chiaro, ma l'obbligo di sbarco è "cooperativo", non imposto unilateralmente.

Tuttavia, va però ricordato che, comunque, bloccare uno sbarco senza alternative è in contrasto con lo spirito e l'interpretazione sistemica della Convenzione.

Una nave che ha soccorso persone non può essere lasciata vagare per giorni in attesa di un PoS. Gli Stati che ritardano o negano l'assegnazione violano il principio di cooperazione internazionale, sancito nella SOLAS e nella SAR. Combinata con la CEDU e la giurisprudenza Khlaifia e Diciotti, la SOLAS rafforza l'obbligo sostanziale di consentire lo sbarco rapido in un porto sicuro.

La giurisprudenza Khlaifia e Diciotti si riferisce a quanto stabilito dalla Cassazione a sezioni unite nell'ordinanza  numero 5992, del 06/03/2025, in relazione alla domanda di condanna del Governo italiano (in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno) al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione dell'illegittima restrizione della libertà personale avvenuta a bordo della nave della Guardia Costiera italiana “U. Diciotti”, dal 16/8/2018 al 25/8/2018, a causa del mancato consenso all'attracco della nave nei porti italiani, del mancato consenso allo sbarco sulla terra ferma e per il forzato ed arbitrario trattenimento sulla nave nel porto di Catania.

Per avere un quadro di come si è espressa la Cassazione sul soccorso in mare e sull'assegnazione di un Porto Sicuro, si rimanda a questo articolo...

Adesso non resta che attendere se vi sarà l'impugnazione o meno della sentenza che ha assolto Salvini... vista la motivazione, la possibilità sembra molto concreta.