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giovedì 8 gennaio 2009 - 18.53
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Nella sentenza che vi propongo oggi (Cassazione penale, Sez. III, n. 31462/08) la Cassazione si è pronunciata sul delicato tema relativo al luogo del riutilizzo del materiale, ai fini della sua qualificazione come sottoprodotto. La vicenda, oggetto della sentenza, trae origine da un decreto del G.I.P. del Tribunale di Udine, che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo dell’area di una società (la Globalblue S.r.L) nella quale, secondo l’ipotesi accusatoria, era in corso un'attività non autorizzata di cessione e recupero di rifiuti, costituiti dalle scorie di fonderia provenienti da una vicina acciaieria, (ABS) utilizzate per produrre il c.d. Ecogravel, un inerte industriale d’acciaieria, sviluppato per sostituire ghiaia e basalto nelle costruzioni e nell’asfaltatura delle strade.
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inserita 65 giorni fa da andreaquaranta (fra le più votate da 62 giorni) - Sezione: Economia
fonte http://naturagiuridica.blogspot.com
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