3 mesi fa
REDDITOMETRO: PER LA CASSAZIONE RIENTRA TRA LE PRESUNZIONI LEGALI RELATIVE La Cassazione, a pochi mesi dalla Sent. n. 13289/2011 che aveva sancito l'inquadramento tra le presunzioni semplici del redditometro, torna sui propri passi, ponendo a carico del contribuente l'onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo è diverso ed inferiore a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall'Ufficio --------------------- --------------------- --------------------- ----------------- ANALISI DELL'ORIENTAMENTO PRO-CONTRIBUENTE IL PRECEDENTE GIURISPRUDENZIALE «A FAVORE» DELLA PRESUNZIONE SEMPLICE CONSIDERAZIONI FINALI In tema di accertamento sintetico da cd. redditometro, la
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Illegittima la regolamentazione spese che vanifica il diritto ad agire in giudizio -
Un regolamento delle spese processuali che lascia a carico della parte vincitrice oneri difensivi che superano il valore del bene vanifica il diritto fondamentale ad agire in giudizio ex art. 24 Cost.. È quanto sancisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 5696, depositata il 10 aprile 2012. In particolare, i giudici di Piazza cavour hanno spiegato che un regolamento delle spese ex articolo 92 cpc che sia tale da lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura tale da elidere o addirittura superare il valore del bene conseguito non può che risolversi nella sostanziale vanificazione del fondamentale diritto ad agire in giudizio; tale effetto a fortiori si verificherebbe nel caso in cui, ove la parte attrice, pur avendo visto accertare un proprio diritto reale, ancorché di consistenza inferiore a quella dedotta, dovesse far fronte non solo alle proprie spese processuali, ma anche, e per rilevante parte, a quelle...
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Va reintegrato il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo se manca uno specifico... -
"In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento di un possibile "repechage", mediante l'allegazione dell'esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l'onere del datore di lavoro di ...
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Chi viene licenziato per cause economiche infondate sarà reintegrato nel suo posto di lavoro, senza che l'onere della prova sia a carico del lavoratore. È quello che chiedevano milioni di lavoratori. È la modifica alla riforma del ministro Fornero che chiedeva il Partito Democratico.Bersani (vedi intervista in video) definisce questo recepimento da parte del governo un passo in avanti. Rimane il dubbio se era necessario ora, con l'attuale grave situazione dell'occupazione, muoversi su questo passo, e anziché pensare a come licenziare, impegnarsi per riforme volte a far assumere. Anche perché, come abbiamo già spiegato, i motivi per la mancanza di investimenti delle imprese (in particolare straniere) sono ben altri.
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Nulla la cartella esattoriale priva dell’indicazione del calcolo degli interessi -
La mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale, rende nulla la cartella esattoriale. E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 21 marzo 2012, n. 4516. Il caso riguardava un contribuente il quale aveva impugnato la cartella di pagamento con cui l'Ufficio di Padova aveva iscritto a ruolo le somme riportate in un avviso d'accertamento, oltre interessi. Il ricorso è stato accolto dalla CTP, e su ricorso di Equitalia Polis S.p.A., tale decisione è stata poi impugnata dinanzi alla CTR del Veneto, la quale ha statuito che la mancata sottoscrizione ed indicazione del responsabile del procedimento non invalidava la cartella, aggiungendo inoltre che l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, riportati solo nel totale, violava il diritto di difesa del contribuente e pertanto rendeva parzialmente illegittima la cartella. Avverso tali sentenze, il contribuente e l’Agenzia delle...
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