Articolo 83, commi 28-bis, ter, quater e quinquies del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – Prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande. Trattamento ai fini dell’IVA e delle imposte sul reddito. DETRAIBILITA’ DELL’ IVA L’articolo 83, commi da 28-bis a 28-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in seguito decreto-legge) ha introdotto rilevanti novità in materia di prestazioni alberghiere e di ristorazione, ai fini sia dell’IVA che delle imposte sul reddito. Per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto è stato modificato l’articolo 19-bis1, comma 1, lett. e), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, eliminando la previsione di indetraibilità oggettiva disposta per le prestazioni in esame. L’ intervento normativo è stato realizzato al fine di eliminare il contrasto tra la normativa nazionale e l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del 28 novem
VAI ALL'ARTICOLOinserita 86 giorni fa da c0cc0bill -  Sezione: Economia
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