4 mesi fa
Italia Oggi 7 gennaio 2012 - L’Inpdap, con la circolare n. 22/2011, intervenendo a margine del D. Lgs. n. 119/2011, ha precisato che nel corso dei periodi di congedo straordinario (per assistenza a familiari disabili), il lavoratore ha diritto a un'indennità economica corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative. - Tale importo, al lordo della relativa contribuzione, compete fino alla somma annua di 44.276,33 euro (valore anno 2011). La contribuzione, tuttavia, non include la quota riferita al Tfr o al Tfs, poiché il congedo non rileva a fini di alcuna buonuscita.
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future11 - Sezione: Economia
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fonte: http://www.studiocassone.it
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