La liberalizzazione dell’attività di produzione e trasformazione delle materie fonti di energia di cui alla legge n. 239/04 non equivale a liberalizzazione dell’attività di costruzione e gestione dei relativi impianti, che rimane soggetta al vigente regime autorizzatorio, come si evince dallo stesso art. 1 della legge n. 239/04 con specifico riferimento agli impianti di rigassificazione.
Tale norma, infatti, presuppone, e fa salva, la sopravvivenza della procedura semplificata di cui all’art. 8 della legge n. 340/00, che sottopone ad autorizzazione ministeriale - d’intesa con la Regione interessata - l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di rigassificatori di gas naturale liquido destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta.
VAI ALL'ARTICOLOinserita 58 giorni fa da andreaquaranta -  Sezione: Scienza e Tecnologia
fonte http://naturagiuridica.blogspot.com |