Dal prossimo 3 agosto, il reato di stalking, così come modificato alcune settimane, fa il suo ingresso nel codice penale. Nella nuova formulazione, nei casi meno gravi - quelli in cui la querela è soggetta a remissione - il reato di stalking potrà essere estinto con un risarcimento deciso dal giudice e senza il consenso della vittima.

Questo è quanto previsto, nella legge di riforma del sistema penale, con il nuovo articolo 162 ter sull’estinzione di alcuni reati a seguito di condotte riparatorie: i cosiddetti reati a querela remissibile... e tra questi anche le forme "meno gravi" di stalking potranno, d’ora in avanti, essere estinte tramite un risarcimento e senza il consenso delle vittime.

Da parte del PD, che immancabilmente ha sostenuto questa legge piuttosto scivolosa, se ne conferma la bontà ricordando per l'appunto che questa norma «si applica solo quando la querela è rimettibile, quindi solo, di fatto e in diritto, nei casi meno gravi.»

Rimane però che a partire dalla riprese dei lavori nelle aule dei tribunali, per molti stalker si aprirà la possibilità di estinguere il reato commesso pagando una multa, anche in comode rate, e "senza" interpellare la persona offesa.

Ma, a parte l'etica che sta alla base di tale provvedimento, c'è anche la sostanza a far a storcere il naso. Ad esempio, come ha fatto notare la stessa avvocato Bongiorno, anche la minaccia grave, se non viene reiterata, continua a rientrare tra le querele suscettibili di revoca.

Pertanto, poiché è già accaduto in passato, è possibile che la vittima di stalking ritiri la querela - anche più volte - lasciando libero il proprio persecutore di commettere così lo stesso reato. In un caso, quello di Ester Pasqualoni, ciò ha avuto come conseguenza un assassinio.