Il Consiglio dei Ministri n. 55 del 2 Novembre 2017 si è occupato, tra le altre cose, di giustizia e lo ha fatto pubblicando un decreto attuativo con le disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, per dar seguito alla delega ricevuta in tal senso dalla legge del 23 giugno 2017.

Dopo le tante battaglie in tal senso, da parte di Berlusconi, ci è voluto il "garantismo" renziano per rivedere il tema tanto caldo e dibattuto delle intercettazioni. Lo spirito del decreto, come da sempre annunciato, è tutelare l'immagine di coloro che invischiati in procedimenti penali di cui loro malgrado sono comparse prive di un ruolo effettivo e sostanziale finiscono o possono finire per subirne delle conseguenze.

Finire in un'inchiesta giudiziaria e dare l'impressione all'opinione pubblica di avere a che fare con vicende di cui si era all'oscuro solo perché si è parenti o conoscenti di Tizio e Caio che, invece, sono dei poco di buono, oggettivamente, non può far piacere a nessuno.

Finora, quando il risultato di un'indagine è diventato di dominio pubblico dopo che gli atti sono stati consegnati alle parti, tutto il materiale trascritto è finito sui giornali, anche quello a contorno della vicenda principale oggetto dell'attività di intercettazione. Adesso, invece, quando saranno trascorsi i 180 giorni indicati nel decreto per dar seguito ai singoli uffici di attivare le procedure per adeguarsi alle nuove norme, quanto accadeva in passato non sarà più consentito.

Fatto salvo il diritto di cronaca e quello della difesa durante un procedimento penale, le intercettazioni avranno più restrizioni sia per le modalità di realizzazione che per quelle che riguardano il loro utilizzo.


Per quanto riguarda il primo caso, così ci informa delle novità i ministero della Giustizia: "Il decreto legislativo disciplina le intercettazioni mediante captatore informatico (cosiddetto “trojan”, un malware occultamente installato dall’autorità inquirente su un apparecchio elettronico dotato di connessione internet attiva), il cui utilizzo, ampiamente praticato, non era stato fino ad oggi regolamentato da norme.

Il provvedimento prevede che l’uso del captatore informatico in dispositivi elettronici portatili sia consentito, ai fini dell’intercettazione tra presenti in ambito domiciliare, soltanto se si procede per delitti di criminalità organizzata o terrorismo. Al di fuori di questo ambito, l’uso di tale mezzo in ambito domiciliare è limitato allo svolgimento in atto, in tale luogo, di attività criminosa.

Inoltre, a causa dell’invasività dello strumento, la legge delega stabilisce espressamente che l’attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice."

Pertanto, in futuro, vi sarà una possibile limitazione nell'attività investigativa. Da valutare se questa, oltre a proteggere la privacy potrà esser dannosa per le indagini.


Per quanto riguarda la difesa e l'utilizzo di ciò che è stato acquisito, sarà il pubblico ministero a valutare ciò che sia utile oppure ininfluente per l'oggetto dell'indagine in corso e sarà il PM a dire ciò che va trascritto e ciò che invece non dovrà essere trascritto, in quanto irrilevante. Comunque, per temperare la discrezionalità del PM che altrimenti sarebbe abnorme, è previsto un contraddittorio con la presenza di giudice e difesa per determinare la selezione delle intercettazioni rilevanti. In ogni caso, va considerato che la difesa potrà giudicare il materiale su cui il PM ha lavorato in un arco di tempo molto ridotto, forse solo pochissimi giorni. Difficile poter dire che così gli sia concessa la stessa possibilità di valutazione di cui invece ha potuto usufruire l'accusa.

Infine, la conservazione dei materiali. Sempre in base a quanto comunica il ministero della Giustizia, "il pubblico ministero diviene il garante della riservatezza della documentazione: a lui spetta la custodia, in un apposito archivio riservato, del materiale irrilevante e inutilizzabile, con facoltà di visione ed ascolto, ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice.

L’esclusione del diritto di copia riguarda soltanto i verbali di trascrizione delle conversazioni intercettate e si spiega con la necessità di impedirne la diffusione; le registrazioni rimangono invece accessibili e possono essere trasposte su idoneo supporto per agevolare le ovvie esigenze dei difensori. Il provvedimento stabilisce inoltre le modalità di accesso all’archivio riservato e la sorveglianza sul suo funzionamento da parte del procuratore della Repubblica."

Quale impatto potrà avere il decreto lo capiremo nel tempo. La tutela della privacy probabilmente è garantita. Da capire se il diritto di cronaca possa invece trarne giovamento. Quello che è presumibile è che con le nuove disposizioni certe considerazioni di dubbio valore etico e morale da parte di personaggi pubblici, spesso in contrasto con le loro dichiarazioni ufficiali, non saranno più conosciute e l'opinione pubblica non verrà più neppure informata del perché certi personaggi pubblici avessero una qualche relazione con persone coinvolte in attività criminali.

Siamo certi che questo possa tutelare l'immagine di tali personaggi... qualche dubbio invece viene in relazione al fatto che possano esser tutelate altrettanto le garanzie democratiche relative alla vita pubblica del paese. Saper se una persona che ricopre una carica pubblica sia amico di un mafioso e intrattenga con lui un rapporto di amicizia ha la sua influenza quando un cittadino è chiamato a votare e ad esprimere la propria preferenza, anche in relazione alla forza politica cui tale persona appartiene.

Grazie a questo nuovo decreto voluto dal Partito Democratico, questo non potrà essere più possibile.