Articolo 1 (Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile)

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.


Articolo 2 (Attività di protezione civile)

6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.

 

Il testo sopra riportato è relativo alle integrazioni normative del Codice della protezione civile, in base al Decreto Legislativo n. 224 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, a partire da oggi, per legge la protezione civile ha tra le sue finalità e tra le attività da svolgere anche quelle di soccorso e assistenza degli animali colpiti da calamità naturali, come la popolazione umana.

Le associazioni Animalisti Italiani, Enpa, Lav, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Leidaa e Oipa, che hanno contribuito a raggiungere tale risultato, hanno dichiarato: «Con questo Decreto Legislativo abbiamo messo un primo importante tassello, ma si tratta solo del primo passo. Da oggi dovremo lavorare a stretto contatto con gli Uffici della protezione Civile e con le Regioni per far sì che questa Legge diventi realtà e non rimanga solo sulla carta.

Vanno previste delle procedure operative specifiche, condivise coi vari soggetti, per far sì che gli interventi siano codificati. Poi dovranno essere formati i vari operatori siano essi volontari o funzionari. Dovremo individuare, tutti assieme, strumenti efficaci che tengano conto delle competenze e per arrivare a questo risultato le nostre associazioni giocano un ruolo fondamentale, potendo portare un elevato know how e mettendo a disposizione la collaudata esperienza maturata sul campo.

Ogni calamità, dai terremoti alle alluvioni, dalle nevicate agli incendi che isolano intere comunità, ci ha insegnato in questi anni che le azioni devono essere diversificate in base al tipo di territorio e dello scenario atteso e quindi siamo consapevoli che da oggi ci attende una importante missione: quella di dare forma e sostanza ai contenuti della nuova Legge.»